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Modello 730 - cos'è e chi lo può utilizzare

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.
 
Chi lo può utilizzare
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2009 sono:
• pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità
di mobilità, ecc.);
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2008 al mese di giugno dell’anno 2009;
• soggetti che nel 2009 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2009 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato;
• produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

I lavoratori a tempo determinato
I lavoratori con contratto a tempo determinato  per un periodo inferiore all’anno possono presentare il  modello 730:
– al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2009;
– ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2009 e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;

I redditi dichiarabili
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2008:
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei redditi diversi;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Chi NON lo può utilizzare
Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2008 hanno:
• prodotto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
• prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• prodotto redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
• realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
• percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.
Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
• non sono residenti in Italia nel 2008 e/o nel 2009;
• devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
• nel 2009 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

Le novità del modello 730/2009
• la proroga della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di rate da tre a dieci;
• la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;
• la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità;
• l’aumento del limite di detraibilità per interessi passivi su mutui;
• la previsione di una detrazione d’imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti;
• la possibilità per gli studenti universitari fuori sede di fruire della detrazione del 19% anche nel caso di spese sostenute per canoni relativi ai contratti di ospitalità;
• la previsione di una detrazione d’imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
• la possibilità di godere di una detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico;
• la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per lavoro straordinario di optare per una differente modalità di tassazione di detti compensi;
• la possibilità di utilizzare il modello per restituire il “bonus fiscale” nel caso sia stato indebitamente percepito;
• l’ampliamento dei soggetti destinatari del cinque per mille dell’IRPEF con la previsione tra gli stessi anche del Comune di residenza.

Soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione (sia 730 che Unico)
Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
• solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;
• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
• solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
• solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili );
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

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